Il patrimonio edilizio italiano ed i consumi energetici ad esso connessi

In Europa più del 40% del consumo finale di energia della Comunità è riconducibile al settore residenziale e terziario.

In Italia, dei 190 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) consumate annualmente, circa 28 milioni sono riconducibili agli usi residenziali, con un tasso di crescita annuo del 2%, contro l'1% dell'incremento generale italiano del consumo di energia.

Più del 50% dei consumi residenziali anzidetti, sono imputabili al riscaldamento degli edifici, con la seguente distribuzione:

  • 14 miliardi di mc di gas
  • 4,2 miliardi di Kg di gasolio
  • 2,4 milioni di tonnellate di combustibili solidi (legna e carbone).

Questo produce l'emissione in atmosfera di 380.000 tonnellate di sostanze inquinanti, mettendo l'attività residenziale al secondo posto dopo quella dei trasporti, in fatto di inquinamento.

Il patrimonio edilizio italiano consta di 26,5 milioni di unità abitative, di cui 17,5 costruite prima del 1976, anno di entrata in vigore della prima legge (la 373) sul risparmio energetico nelle costruzioni edili. A questa ha fatto seguito la legge 10 del 1991, che richiedeva, già allora, la certificazione energetica degli edifici. Purtroppo questa legge, molto opportuna e lungimirante, non è mai stata applicata, anche perché è rimasta per tanti anni successivi carente dei previsti decreti attuativi, che avrebbero dovuto fornire dei criteri applicativi.
Gli ultimi decreti attuativi sono stati emessi ormai negli anni 2000, quando nell'Agosto del 2005 è stato pubblicato il D. Lgs 192 che recepisce la Direttiva Europea 2002/91 e il suo ultimo aggiornamento D. Lgs. 311/06.

In base al D.P.R. 412/93, gli edifici sono stati suddivisi nelle seguenti categorie (art. 3 - Classificazione generale degli edifici per categorie):

  • E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
    • E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
    • E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
    • E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
  • E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
  • E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
    • E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
    • E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
    • E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
  • E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
  • E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
    • E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
    • E.6 (2) palestre e assimilabili;
    • E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
  • E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
  • E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

In base allo stesso decreto, il territorio nazionale è stato suddiviso nelle seguenti zone climatiche, dipendente dai gradi-giorno e indipendente dalla ubicazione geografica:

  • Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
  • Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
  • Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
  • Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
  • Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
  • Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. E' sulla base di questa classificazione che si sono ricondotti i nuovi Decreti 192/05 e 311/06.