Il D. Lgs. 192/05 prevede un taglio più drastico ai consumi energetici, imponendo un'importante riduzione delle dispersioni termiche attraverso le pareti esterne dei fabbricati, il massimo sfruttamento dell'energia solare, il massimo rendimento termico degli impianti adibiti alla produzione ed alla distribuzione dei fluidi caldi o freddi per la termoregolazione degli edifici e la produzione di acqua calda ad uso sanitario.
Il D.Lgs. 192/2005 si applica:
- A edifici di nuova costruzione;
- A edifici esistenti oggetto di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro o di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria;
- Ampliamento per un volume superiore al 20% dell'edificio esistente;
- Nuova installazione di impianti termici o ristrutturazione degli stessi su edifici esistenti.
In pratica tutti i tipi di edifici sono contemplati dal suddetto Decreto, ovverosia:
- Edifici ad uso residenziale;
- Edifici per servizi o terziario;
- Edifici pubblici, tipo scuole, uffici, ospedali?ecc
- Edifici ad uso industriale, artigianale o agricolo, purché non vi siano esigenze specifiche di processo produttivo o siano riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
Il Decreto prevede infine la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione integrale, con classificazione dell'edificio in funzione del suo consumo energetico. Tale certificazione, con validità massima di 10 anni, ha un valore ufficiale e deve essere allegato agli atti di compravendita e di locazione degli immobili. Negli edifici di proprietà pubblica o di uso pubblico, l'attestato di certificazione energetica deve essere affisso in luogo facilmente visibile al pubblico.
Il D. Lgs. 311/06, già in vigore, estende, a partire dal 1° luglio 2007, l'obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati , nel momento in cui vengano immessi nel mercato immobiliare. Dal 1° luglio 2008 l'obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell'intero immobile. Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi. Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi.
Altra novità è costituita dall'obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
E' facile intuire che la certificazione energetica costituirà un nuovo parametro importante per la valutazione dell'edificio sul mercato immobiliare. Infatti i compratori e i committenti non avranno interesse ad ignorare le prestazioni energetiche del nuovo fabbricato, in quanto influenzeranno in modo rilevante i costi di gestione dello stesso.
Siamo ancora in attesa dei decreti di attuazione, che dovranno definire in modo puntuale:
- I tecnici che saranno abilitati ad emettere le certificazioni energetiche
- Le modalità di calcolo da seguire per definire le prestazioni energetiche degli edifici e sulla base dei quali emettere la suddetta certificazione
